IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili,  che  all'art.  1, comma 1, individua come
finalita'   la   promozione  dell'inserimento  e  della  integrazione
lavorativa  delle  persone  disabili  nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato;
  Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  4,  della  citata legge
12 marzo   1999,  n.  68,  che  prevede  l'emanazione  da  parte  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  un atto di indirizzo e
coordinamento  contenente i criteri secondo i quali le commissioni di
cui  all'art.  4  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104, effettuano
l'accertamento  delle  condizioni di disabilita' che danno diritto di
accedere  al  sistema  per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i
criteri  e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante;
  Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
handicappate";
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti
locali,   per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione,  ed  in
particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia  di  mercato  del  lavoro,  a  norma  dell'art. 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato  da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
recante   norme  per  la  razionalizzazione  del  servizio  sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta
del 2 dicembre 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2000;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Commissione di accertamento
  1. L'accertamento   delle  condizioni  di  disabilita',  che  danno
diritto  di  accedere  al  sistema  per  l'inserimentolavorativo  dei
disabili  e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della
legge  12 marzo  1999,  n.  68,  sono svolti dalle commissioni di cui
all'art.  4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e
le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della
legge  12 marzo  1999,  n.  68,  l'accertamento  delle  condizioni di
disabilita'   che   danno   diritto   di   accedere  al  sistema  per
l'inserimento  lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di
cui  all'art.  1,  comma 1,  lettere a) e c), della medesima legge n.
68/1999,  e'  effettuato,  eventualmente anche in piu' fasi temporali
sequenziali,   contestualmente   all'accertamento  delle  minorazioni
civili.